Sulla scorta del CCNL del 16 luglio 2024, un orientamento applicativo Aran ha specificato che all’art. 60 comma 4 e all’art. 61 comma 2 bis, sarebbero state previste due forme incentivanti all’assunzione dell’incarico di Segretario dell’Unione. La prima, riguardante la retribuzione di posizione; la seconda, riguardante la retribuzione di risultato. Nello specifico:
– art. 60, co. 4: incremento del valore massimo della retribuzione di posizione in godimento fino al 15% in più nel suo valore massimo, quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario;
– art. 61, co. 2 bis: incremento della retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari.
Sul tema dei segretari comunali, si suggerisce la lettura del seguente contributo pubblicato poche settimane fa in questa rivista: “La fuga “convenzionata” dalla fascia C dei segretari comunali“.
