Tramite un orientamento applicativo, l’ARAN ha chiarito che i valori massimi di cui all’art. 60, co. 1, del CCNL 16.07.2024 potrebbero essere autonomamente incrementati, come disposto nei commi 3 e 4 dello stesso articolo, in misura non superiore al 15% nei seguenti casi e in presenza dei seguenti presupposti:
Casistiche:
– ai segretari dei Comuni capoluogo, delle Province e delle Città metropolitane (art. 60, co. 3) per tener conto dell’esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse;
– ai segretari di un comune aderente ad una Unione, per la sola durata degli incarichi, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore (art. 60, co. 4).
Presupposti:
– capacità di bilancio;
– rispetto dell’art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017.
