A mezzo del parere n. 2975/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilevato che l’art. 119, co. 12 del d.lgs. 36/2023, con la locuzione “senza alcun ribasso” intenderebbe escludere la possibilità di ulteriori ribassi rispetto a quelli di gara, andando a regolare il rapporto tra appaltatore e subappaltatore. La norma si riferirebbe agli importi esposti in offerta dal concorrente divenuto appaltatore, a norma dell’art. 108, co. 9 del Codice, che non potrebbero subire ribassi in sede di esecuzione del contratto, nemmeno nel caso di subappalto.
