Con parere n. 594 del 16 dicembre 2024, l’ANAC ha chiarito che, nei servizi di progettazione per committenti privati, la mancata realizzazione dei lavori non invalida l’utilizzo dei certificati di regolare esecuzione (CRE) come comprova dei requisiti tecnici, purché accompagnati da contratto, fatture e quietanze. Il caso, relativo alla gara di un comune, conferma l’equipollenza tra prestazioni per committenti privati e pubblici, come previsto dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023. L’ANAC ha ritenuto conforme l’operato della stazione appaltante.
