Il TAR Marche, con la sentenza n. 48/2025, conferma la legittimità dell’obbligo di presentare offerte tramite piattaforma telematica anche per procedure non soggette al Codice dei contratti pubblici. In caso di malfunzionamenti, l’ente non ha obblighi se il problema deriva da un errore del concorrente, come un’indicazione errata dell’email o un accesso tardivo alla piattaforma. Resta fermo il principio di diligenza richiesto agli operatori economici.
