In qualsiasi procedura valutativa pubblica, la commissione incaricata non può e non deve ricevere mandato di agire determinando in modo arbitrario o anche solo discrezionale le modalità con le quali valutare gli elementi oggetto della selezione. Tanto negli appalti, quanto nei concorsi, pubblici o riservati agli interni che siano.
Lo conferma la sentenza del Tar Lazio-Roma, Sezione 2Bbis, n. 10893, riferita in particolare ad un procedimento di selezione per progressione verticale.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono alla PA ed ai suoi organi straordinari tecnici, come le commissioni di gara e concorso, di applicare nel rispetto di regole tecniche specialistiche criteri valutativi, nel rispetto di un sistema di punteggi predeterminato dall’ente, secondo due modalità: quella “on-off”, consistente nell’accertare se ricorre il caso o la condizione che fa scattare o non scattare un certo punteggio; oppure, quella dell’attribuzione di punteggi entro un minimo ed un massimo, ma seguendo una scala con gradini predeterminabili.
Altrimenti, se così non fosse, tutto resterebbe oscuro, nella mente della commissione di gara, non tracciabile, non verificabile e, appunto, soggetto all’arbitrio.
Non siamo come nel film Pomi d’ottone e manici di scopa, nel quale, nel corso della partita di calcio, emerge che il re dell’isola di Naboombu, il re Leone, fa le regole della partita mentre il gioco va avanti.
Le regole vanno predeterminate e non disposte nel corso delle procedure. Non bastassero la logica ed i principi scolpiti dall’articolo 97 della Costituzione, si deve fare riferimento alle regole anticorruzione, per comprendere che l’operato della PA deve caratterizzarsi per la predeterminazione di criteri valutativi, per evitare il rischio che, se disposti “durante”, si disegnino sulle misure di chi si “gradisce” superi vittoriosamente la competizione, che verrebbe trasformata in uno specchietto per le allodole, con lo scopo di creare una cortina fumogena avente solo l’apparenza di una selezione.
Da qui i rischi molto forti che applicazioni spregiudicate di strumenti di valutazione delle “competenze”, introdotti come elemento obbligatorio dei concorsi dalla poco meditata previsione del d.l. 36/2022, infici non poco la linearità dei concorsi pubblici.
