Progressioni verticali: le PA non hanno nessuna discrezionalità per introdurre prove e colloqui

Anche il Tar Lazio mostra di essere affetto dalla “regolamentite”, quella grave turba logico-giuridica da cui discende la convinzione che mediante i regolamenti tutto sia possibile: dal disporre la pace nel Mondo, all’introdurre. Molto più pedestremente, il colloquio e la prova pratica nelle progressioni verticali. Che il colloquio o la prova selettiva, come elementi di…

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Anche il Tar Lazio mostra di essere affetto dalla “regolamentite”, quella grave turba logico-giuridica da cui discende la convinzione che mediante i regolamenti tutto sia possibile: dal disporre la pace nel Mondo, all’introdurre. Molto più pedestremente, il colloquio e la prova pratica nelle progressioni verticali.

Che il colloquio o la prova selettiva, come elementi di determinazione delle sorti delle progrssioni, siano infondati e alle soglie del ridicolo, chi scrive lo sostiene da sempre (https://leautonomie.it/ancora-sulle-prove-valutative-nelle-progressioni-verticali/; https://leautonomie.it/gli-irrisolvibili-vizi-delle-progressioni-verticali/; https://leautonomie.it/tar-liguria-un-altro-si-alla-sciocchezza-delle-prove-orali-o-coll0qui-attitudinali-nelle-progressioni-verticali/ ).

Non induce a giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella dell’illegittimità dell’introduzione di prove valutative la sentenza del Tar Lazio, Sezione II, 17.6.2025, n. 11827, che ripete le stesse stanche ed erronee formule di altri giudici amministrativi.

Chi scrive per 11 anni si è detto sempre fortemente contrario all’estesissima giurisprudenza che si era accodata alla sciagurata sentenza 478/2014 della Cassazione, matrice dell’infondata teoria della durata minima triennale degli incarichi a contratto, dopo 11 anni, finalmente, smentita dalla Cassazione stessa.

Pertanto, chi scrive è disponibile a tornare ad essere unica voce urlante nel deserto, che evidenzia l’assoluta infondatezza di ogni sentenza che affermi la legittimità dei colloqui e delle prove pratiche per le progressioni verticali, così come di ogni teoria dottrinale che vi si aggreghi.

Si tratta, infatti, di sentenze totalmente erronee e da rigettare, perchè contrarie con ogni evidenza all’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale le progressioni verticali sono esclusivamente procedure comparative di natura documentale.

Non si tratta di concorsi: la natura della progressione verticale come concorso pubblico con riserva di posti è stata cancellata dal d.l. 80/2021. E’ sperabile che anche prima di 11 anni i giudici se ne facciano una ragione.

E non si può fare a meno di evidenziare che si superi la soglia del ridicolo, quando si afferma che è il colloquio o la prova pratica che consente di valutare la corrispondenza tra il bagaglio di esperienza maturato “sul campo” con le competenze richieste per l’assunzione nella nuova area. La progressione verticale non è la sede per accorgersi che qualche dipendente abbia sul campo dimostrato di poter accedere all’area superiore. E’ lo strumento mediante il quale, proprio perchè sul campo il datore si è già reso conto che uno o più dipendenti abbiano potenzialità per progredire (determinate dal triennio di valutazione, dal titolo di studio posseduto superiore a quello di accesso alla nuova area, dall’assenza di procedimenti disciplinari e dagli incarichi svolti), sicchè dà vita alla progressione verticale esattamente allo scopo di riconoscere giuridicamente quanto già verificato “sul campo”, premiando comunque chi quei meriti li dimostri documentalmente in misura maggiore.

E’, lo si ribadisce, insensato e ridicolo che il datore di lavoro abbia bisogno di un colloquio, visto che la norma sulle progressioni impone un’analisi pluriennale delle capacità e potenzialità della persona: un colloquietto ed una provina pratichina possono essere considerate utili solo per legittimare gli intenti di “pilotare” gli esiti delle progressioni, questa è l’amara situazione di fatto.

La sentenza si appiattisce su precedenti ed altrettanto erronee pronunce, affermando che “Posta la natura latu sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell’alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all’accertamento delle competenze maturate dal candidato allo scopo di verificare l’idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore. Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite “sul campo” e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l’esperienza è maturata” (da Tar Roma, 24.2.2025, n.4036)”.

Peccato che l’esaltazione della “discrezionalità”, trasfusa ovviamente nel regolamento, non sia sorretta da alcuna argomentazione, volta a dimostrare che in effetti la PA, per la disciplina delle progressioni verticali, possa discrezionalmente interpolare i criteri di valutazione disposti dall’articolo 52, comma 1-bis.

E tale dimostrazione manca per la semplice ragione che l’affermata discrezionalità semplicemente nel caso di specie non esiste. Evidenziamo le ragioni.

In primo luogo, occorre comprendere di cosa si parla, quando si tratta delle progressioni verticali: quale potere esercita la PA?

La risposta è semplice: le progressioni verticali sono una procedura di reclutamento. Lo ha spiegato a suo tempo Consiglio di Stato, col parere dell’Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005, N. prot. 3556/2005 Sez.: III , ancora oggi di estrema attualità: “Va, pertanto, ritenuto che rientrino nel blocco delle “assunzioni” di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche le progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra poiché, anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto”.

La conferma che si tratta la materia del reclutamento proviene dal DM 132/2022, il cui articolo 4, comma 1, lettera c), indica di inserire nel Piao, nella Sezione Organizzazione e Capitale umano, sotto sezione Piano triennale dei fabbisogni di personale “le strategie di copertura del fabbisogno”. E L’allegato piano-tipo prevede: “Strategia di copertura del fabbisogno. Questa parte attiene all’illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a[…] c) meccanismi di progressione di carriera interni”.

Dunque, si parla di assunzioni nella PA. Ma, allora, la fonte principale alla quale risalire è l’articolo 97 della Costituzione: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Si tratta di una norma fondamentale, che contiene una riserva relativa di legge: la Costituzione fissa il principio generale, quello dell’accesso agli impieghi mediante concorso pubblico, consentendo tuttavia anche diverse modalità di reclutamento. Purchè esse siano regolate dalla legge.

Quindi, la Costituzione impone la fonte che può introdurre modalità di assunzione dei dipendenti pubblici diversi dal concorso: tale fonte è soltanto e solo la legge.

Le progressioni verticali vennero inizialmente disciplinate dai contratti nazionali collettivi di lavoro. Ci si rese conto dopo che tali Ccnl per questa parte erano radicalmente nulli. Fu col d.lgs 150/2009 che si corresse definitivamente la stortura, riconducendo, come imposto dalla Costituzione, la disciplina delle progressioni verticali all’unica fonte legittimata, la legge.

Non è un caso che sia una disposizione avente forza di legge, l’articolo 51, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 a dettare le regole delle progressioni verticali.

Ora, perché la PA possa esercitare, con un regolamento, la “discrezionalità” di cui parla il Tar Lazio, dovrebbe essere la legge, unica fonte legittimata dalla Costituzione, a disporre di se stessa, attribuendo ad altre fonti la competenza a disciplinare sia pure in modo parziale le modalità di effettuazione dei reclutamenti.

L’articolo 35, comma 1, del d.lgs 165/2001, norma di diretta attuazione delle citate previsioni costituzionali, recita: “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

La disposizione non lascia nessuno spazio ai regolamenti delle PA per disciplinare le progressioni verticali. Uno spazio striminzito è lasciato solo per la minuta regolazione dei concorsi pubblici: ma le progressioni verticali non sono concorsi pubblici.

Allora, per comprendere se vi siano modi di legittimo esercizio della “discrezionalità” evocata dal Tar Lazio, occorre andare alla fonte che, in deroga al concorso pubblico, ammette le progressioni verticali e cioè, appunto, l’articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del d.lgs 165/2001, per vedere se ivi essa attribuisca espressamente ai regolamenti la possibilità di modificare o integrare i criteri di valutazione: “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

Come si nota, la norma non demanda a nessun’altra fonte nessuna possibilità di intervenire sui criteri. Anzi, utilizzando il tono imperativo dell’indicativo presente, si stabilisce che le progressioni tra le aree “avvengono tramite procedura…”.

L’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, dunque:

  1. è fonte diretta di regolazione delle progressioni verticali;
  2. non demanda a nessun’altra fonte alcun potere né di derogare alle previsioni stabilite, né di modificarle, né di integrarle;
  3. esaurisce con comando imperativo la fattispecie, confermando di eliminare ogni altro spazio normativo a qualsiasi altra fonte;
  4. si presenta, quindi, come disciplina esclusiva della materia.

Queste piane osservazioni confermano l’erroneità dell’impostazione del Tar Lazio: le PA non dispongono di alcuna discrezionalità e non possono avvalersi dei propri poteri normativi, regolamentari o, meno ancora, organizzativi o connessi alla lex specialis, per introdurre nelle progressioni verticali colloqui, prove e qualsiasi altro criterio selettivo. Il tutto, dunque, conferma l’erroneità delle sentenze favorevoli a tali colloqui e prove e la loro totale illegittimità

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