La soglia di anomalia deve essere calcolata sull’intera offerta in assenza di specifiche indicazioni da parte della stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Lo prevede il Consiglio di Stato nella sentenza 7567/2022.
Il caso esaminato dal Collegio
Nel caso esaminato dai giudici era stata bandita una gara per lavori per il contrasto del rischio idro geologico.
Le imprese concorrenti avevano formulato la propria offerta con l’indicazione di decimali in un numero superiore a tre, dopo la virgola.
Il bando di gara si limita a stabilire che i concorrenti dovessero presentare la rispettiva offerta economica secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, e una percentuale di ribasso da applicare all’importo posto a base di gara con l’indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi.
Peraltro risulta acclarato che sette partecipanti formulavano la propria offerta indicando una percentuale di ribasso con decimali dopo la virgola superiori a tre, per cui non prevedendo la disciplina di gara alcuna ipotesi di arrotondamento o troncamento della percentuale di ribasso ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la stazione appaltante, ai predetti fini, teneva conto delle percentuali di ribasso così come effettivamente presentante da tutti i concorrenti.
Uno dei concorrenti aveva contestato l’operato della stazione appaltante, asserendo che, qualora la stazione avesse proceduto ad effettuare il troncamento della percentuale di ribasso, si sarebbe aggiudicata la gara.
I principi evidenziati dai giudici
I giudici d’appello hanno condiviso le doglianze di parte appellante (stazione appaltante) atteso che la sentenza di prime cure nel dare rilievo alla sola prescrizione della lex specialis di gara – peraltro non prevista a pena di esclusione – secondo cui l’offerta economica doveva essere presenta con l’indicazione della percentuale di ribasso da applicare all’importo posto a base di gara con l’indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi, aveva sminuito per contro la circostanza che la medesima lex specialis di gara alcuna indicazione forniva in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nell’ipotesi in cui alcune delle offerte fossero state presentate con l’indicazione di ulteriori decimali dopo la virgola oltre tre, non prevedendo all’uopo alcuna ipotesi né di troncamento né di arrotondamento.
Visto l’ambito specifico della normativa di gara relativa alla presentazione delle offerte, la stessa non era estensibile anche alle modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta, per la quale il disciplinare di gara prevedeva regole autonome, che non specificavano nulla in merito al fatto che le offerte sarebbero state esaminate nella loro interezza ovvero si sarebbe proceduto ad eventuali troncamenti od arrotondamenti.
Sul punto, la giurisprudenza (si veda ad es. TAR Lombardia, Milano, sez, IV n. 2358 del 2 dicembre 20209) ha affermato che “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042)”. In applicazione di tale criterio è stato osservato che “In assenza (…) di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di criteri particolari (quali l’arrotondamento od il troncamento) per l’individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l’offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150). “In assenza di specifiche indicazioni, l’amministrazione è chiamata, piuttosto, a considerare l’offerta nella sua integralità, ossia utilizzando tutti i decimali delle offerte, proprio in quanto ogni diversa operazione costituirebbe, come già osservato, alterazione delle normali regole matematiche e, dunque, foriera di indebite alterazioni del normale sviluppo della gara nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale”.
