La legge di bilancio 2020 (l 160/2019) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’art. 52 del dlgs 446/1997, possano diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef.
Dopo una lunga serie di rinvii, la gestazione di quest’ultimo sembrava essersi conclusa con la pubblicazione del dm 7 luglio 2023, che avrebbe dovuto applicarsi dall’anno di imposta 2024. Immediatamente, però, sono state rilevate numerose lacune nel provvedimento, che ha richiesto un nuovo correttivo ed un differimento al 2025.
Ora, dopo un anno di applicazione del nuovo prospetto (quello approvato dal dm 6 settembre 2024), si è reso necessario un ulteriore tagliando con alcune nuove modifiche ed integrazioni. È stato quindi approvato il dm 6 novembre 2025 ed il nuovo prospetto è disponibile sull’applicazione informatica a partire allo scorso 12 novembre. I comuni possono, quindi, già elaborare le nuove aliquote in vista dell’approvazione del bilancio 2026-2028.
Ricordiamo che, in deroga alla propria potestà regolamentare in materia, gli enti non potranno prevedere casistiche ulteriori rispetto a quelle previste dal prospetto, che dovrà essere allegato alla delibera di approvazione come parte integrante e sostanziale. Nel nostro ordinamento continua a valere, infatti, la regola secondo cui le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi devono essere approvate prima dell’approvazione del preventivo ed entro la data di scadenza del termine, legislativamente fissato, per approvare il documento contabile. La prevedono sia l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che l’articolo 53 comma 16 della L. 388/2000. Ad oggi non si hanno notizie di proroghe, per cui la deadline per ora è fissata al 31 dicembre.
Le decisioni assunte dai comuni hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale. A differenza dello scorso anno, però, gli enti potranno anche soprassedere senza incappare nella applicazione delle aliquote base, perché in tal caso si applicheranno comunque quelle stabilite per il 2025 (e non le aliquote base). Fanno eccezione i soli comuni che hanno omesso di definire le aliquote per l’anno scorso e che, persistendo nell’inerzia, perderanno il gettito da sforzo fiscale.
