Secondo il TAR Toscana non è preclusa in assoluto la possibilità di introdurre talune modifiche ai contenuti del rapporto contrattuale, pur dopo l’aggiudicazione, quando queste ultime non abbiano l’effetto di estendere l’appalto in modo considerevole o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario o, ancora, di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto.
