Rimane irrisolta la questione del ricorso ad appalti di servizio per attività consistenti in meri compiti amministrativi, quali l’imputazione di dati. Tantissimi comuni sotto organico, per molte ragioni di natura finanziaria non in grado di fare fronte alle esigenze minime operative assumendo dipendenti, utilizzano impropriamente altri strumenti, come l’appalto, per aggirare i vincoli.
La Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione 110/2026 richiama la relazione dell’Organo di revisione di un comune sul rendiconto 2023 che aveva individuato una determina di impegno di una spesa di euro 33.250,00 (cassa ed Iva compresi) per l’affidamento diretto di un incarico professionale di “supporto tecnico per compilazione delle Banche dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), della piattaforma REGIS e dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Lombardia”.
Trattandosi di un discutibile affidamento, la Sezione ha disposto la segnalazione alla Procura contabile regionale , ritenendo di evidenziare che l’incarico sembra abbia riguardato attività di carattere ordinario e dunque non richiedenti competenze professionali elevate, bensì di facile acquisizione e di comune diffusione tra il personale amministrativo già in servizio, soprattutto per un comune di medie dimensioni, come quello oggetto della vicenda.
Abbiamo, prima, utilizzato il verbo “aggirare”: ma si tratta di un eufemismo per non dire “violare” le disposizioni normative. Queste ultime, tuttavia, sono impostate in modo più “generico” che “generale”, senza tenere conto della realtà operativa, perchè negli anni le incombenze, anche solo meramente di imputazione dati (basti pensare agli immensi oneri connessi alle pubblicazioni ai fini della trasparenza e dell’anticorruzione), sono enormemente aumentate, in un quadro di costante riduzione delle dotazioni organiche. Situazione alla quale le recenti riforme da un lato sulle facoltà assunzionali, dall’altro sulla velocizzazione dei concorsi, hanno fatto solo da argine, senza riuscire a far tornare la quantità dei dipendenti ai livelli necessari.
E per quanto si affermi, spesso con ragione, che occorrono professionalità nuove esperte in big data, organizzazione, materie “stem”, tecnici, per accompagnare gli enti verso l’evoluzione delle competenze e del lavoro, ancora molteplici attività svolte dai comuni richiedono l’azione di “manine” che si mettono a caricare dati su dati. E non c’è Intelligenza Artificiale che possa sostituirsi a questi caricamenti a mano, dei quali nessuno mai calcola l’impatto in termini di unità lavorative equivalenti impiegate e di carico di lavoro.
A quanto pare, nemmeno la Corte dei conti prova a commisurare l’utilità dei servizi esattamente alle necessità ed ai bisogni operativi, limitandosi ad analizzare la legittimità della spesa di simili appalti dal solo lato delle caratteristiche delle attività, considerando lecite soltanto quelle di carattere “straordinario”.
Ma, la decisione se avvalersi o meno di servizi in appalto dovrebbe essere connessa appunto a valutazioni di fabbisogni ed organizzative, non tanto alla natura ordinaria o meno dell’attività: altrimenti servizi come quelli propri dei global service, dalle pulizie al portierato, non potrebbero mai essere dati in appalto.
Sembra evidente, oltretutto, il perdurare della confusione tra appalti veri e propri di servizi ed incarichi di lavoro autonomo, regolati dall’articolo 7, commi 5-bis, del d.lgs 165/2001, questi, sì, connessi ad attività non tanto “straordinarie”, quanto di elevato profilo professionale.
