Il TAR Campania, con la sentenza n. 2620 del 24 aprile 2026, chiarisce che nelle progressioni verticali in deroga l’ente può richiedere uno specifico titolo di studio coerente con il profilo da coprire. Il richiamo alla tabella C del CCNL Funzioni locali 2022 non elimina il rinvio ai requisiti previsti dal regolamento comunale per l’accesso dall’esterno. È quindi legittima l’esclusione di candidati in possesso di lauree non corrispondenti a quelle richieste per il profilo amministrativo, non trattandosi di assenza del titolo universitario ma di mancanza del titolo specifico previsto.
