Differire le prove concorsuali per motivi di salute 

Se a ridosso della prova scritta di un concorso una partecipante domanda, per ragioni di salute, di poterla svolgere presso la propria abitazione (o, in alternativa, in via differita) ma subisce un diniego dall’amministrazione, quest’ultimo è legittimo o no? In soldoni, questa è stata la questione sottoposta al vaglio del T.a.r. Molise. Più in particolare,…

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Se a ridosso della prova scritta di un concorso una partecipante domanda, per ragioni di salute, di poterla svolgere presso la propria abitazione (o, in alternativa, in via differita) ma subisce un diniego dall’amministrazione, quest’ultimo è legittimo o no? In soldoni, questa è stata la questione sottoposta al vaglio del T.a.r. Molise. Più in particolare, dopo aver ricevuto la domanda dell’interessata, l’amministrazione si era rivolta alla società che si occupava della gestione informatica del concorso la quale aveva affermato l’impossibilità di poter garantire, in una sede diversa da quella stabilita, sia il funzionamento dell’apparecchiatura da utilizzare sia la contestualità delle operazioni. Seguiva, quindi, il rigetto e, come reazione, l’instaurazione del giudizio.

Il giudice di prime cure, tuttavia, ha dato ragione all’autorità pubblica. Più nello specifico, secondo il Collegio, essa avrebbe operato conformemente al principio di imparzialità in quanto, una volta constatata l’impossibilità di “venir incontro” alla concorrente, attraverso il diniego, avrebbe fatto valere la declinazione più importante della par condicio che prescrive la contestualità dei tempi e l’identità del luogo di svolgimento delle prove.

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