Allorché una stazione appaltante si avvalga di una centrale di committenza, a chi compete l’eventuale revoca dell’aggiudicazione? E, indipendentemente da ciò, tale provvedimento di autotutela può essere giustificato dal fatto che l’operatore economico-vincitore abbia più volte manifestato la volontà di stipulare l’accordo negoziale a condizioni diverse da quelle originariamente previste?
Ad entrambi gli interrogativi, una risposta è stata data nella sentenza n. 928/2024 del T.a.r. Lazio. Quanto al primo quesito, i giudici hanno rilevato che solo alla s.a. spetterebbe ogni determinazione susseguente all’aggiudicazione del contratto poiché ad essa competerebbe la valutazione discrezionale in merito all’opportunità di sottoscrivere il contratto ovvero di revocare l’aggiudicazione. Relativamente, invece, alla seconda questione, è stato asserito che l’atteggiamento dell’aggiudicatario di voler stipulare l’accordo negoziale a condizioni diverse da quelle originariamente previste, ben potrebbe legittimare il ricorso al rimedio di cui all’art. 21 quinquies l. n.241/1990. Per quale motivo? L’esercizio di tale potere non sarebbe subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore ma, piuttosto, sarebbe rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione.
