Con sentenza 1221/2024, il T.a.r. Lazio si è interessato ad una domanda di annullamento proposta da alcuni ricorrenti avverso i provvedimenti di un Comune che, in seguito all’occupazione abusiva di un proprio bene, aveva ingiunto loro il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità. Nello specifico, il bene immobile era stato inserito, ipso iure, nel patrimonio dell’Ente locale successivamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. Tuttavia, in giudizio, il T.a.r. ha accolto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune-parte resistente per difetto relativo di giurisdizione. La ragione? Venendo in rilievo una questione attinente al pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi non implicante, dunque, l’esercizio di poteri autoritativi, ci si sarebbe trovati dinanzi a posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non di interesse legittimo [1]. Pertanto, ci si sarebbe dovuti rivolgere all’autorità giurisdizionale ordinaria.
[1] In proposito, nella decisione è stato osservato che «non può dubitarsi che i rapporti attuali tra le parti, successivi all’effetto acquisitivo, attengono ad un rapporto di natura privatistica relativo alla gestione della proprietà del bene patrimoniale della PA».
