All’interno del parere n. 2/2024, la Corte dei conti ha risposto al quesito presentato da un Comune. Specificamente, l’interrogativo posto ineriva alla possibilità di impiegare i proventi ottenuti dal pagamento di sanzioni irrogate per violazioni del “codice della strada”, allo scopo di contrastare occupazioni abusive. L’Ente locale, infatti, riteneva percorribile tale strada alla luce di quanto disposto all’articolo 208, commi 4 e 5 bis del medesimo, nonché per la definizione di “sicurezza urbana” resa dal Ministero degli Interni in un DM del 2008 con riferimento all’art. 54 del TUEL. Tuttavia, ad avviso del Collegio, gli elementi appena ricordati nulla avrebbero avuto a che fare con la sicurezza e la circolazione stradale; pertanto, quindi, il contrasto alle occupazioni abusive, sarebbe risultato estraneo al concetto di “sicurezza” di cui all’art. 208, co. 5-bis. Difatti, in tale ambito, convergerebbero solo gli interventi ritenuti, con adeguata motivazione, capaci di migliorare la sicurezza e circolazione stradale.
