Nel parere precontenzioso n. 580/2023, l’Anac si è espressa in merito ad una vicenda così sintetizzabile: nell’ambito di una procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, un operatore economico era stato escluso dopo aver offerto una tempistica per la consegna dei beni (oggetto di fornitura) difforme dai requisiti minimi imposti dal Capitolato speciale. Tuttavia, secondo l’interessato, tale sanzione espulsiva sarebbe stata illegittima, non affondando radici in alcuna previsione esplicita della lex specialis.
In proposito, l’Authority non ha accolto la contestazione, ritenendo esatto l’operato svolto dalla stazione appaltante. In particolare, essa ha osservato che la difformità tra l’offerta e le prescrizioni del capitolato imporrebbe l’esclusione dell’offerente anche in assenza di una previsione esplicita in tal senso. Ciò in quanto, una difformità siffatta, cagionerebbe «la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto».
