Attraverso un orientamento applicativo, l’Aran ha chiarito quali siano le tutele e il trattamento economico riservati alle lavoratrici vittime di violenza. Al riguardo, l’organismo di diritto pubblico ha menzionato il congedo ad hoc di cui all’art. 14 del CCNL del 17.12.2020, evidenziandone la durata (90 gg. lavorativi), la fruibilità (su base giornaliera nell’arco temporale di 3 anni) e la cumulabilità con altre tipologie di assenza [1].
Relativamente, invece, al profilo economico, è stato precisato che per le giornate di assenza imputabili al congedo de quo, le interessate hanno diritto a percepire il trattamento spettante in caso di congedo di maternità. Inoltre, poi, tali periodi di assenza, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio, non riducendo le ferie e risultando altresì “spendibili” ai fini della tredicesima mensilità.
[1] Nello specifico, l’aspettativa per motivi personali e familiari.
