All’ Aran è stato chiesto da quando debbano decorrere i 45 gg. di congedo nel caso in cui tra il matrimonio civile e quello religioso non vi sia coincidenza. In proposito, tramite un orientamento applicativo del mese di gennaio, l’ Agenzia ha affermato che, in ragione del dettato generico della norma di riferimento (art. 19, co.2), sarebbe il personale interessato dall’evento a dover comunicare al proprio Ente di appartenenza la celebrazione (religiosa o civile) dalla quale far partire il conteggio dei giorni di assenza retribuita.
