A mezzo del proprio servizio di supporto giuridico, il MIT si è occupato di un quesito concernente al d.lgs. n. 36/2023. In sostanza, si chiedeva se le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, le cui lettere di conferma prezzi [1] fossero state avviate e datate entro il 30.06.2023, dovessero rientrare nelle ipotesi di cui alla lettera a) piuttosto che b) (o viceversa) dell’art. 226, co.1. In proposito, si è preferita la seconda opzione, a condizione che gli inviti a presentare offerte fossero stati inviati prima del 01.07.2023. A parte ciò, suscita un certo interesse l’annotazione in merito alla determina a contrarre. Nello specifico, secondo il MIT, essa non configurerebbe l’avvio della procedura di gara, atteggiandosi come un atto adottato dalle stazioni appaltanti prima dell’avvio della stessa [2]. Ai fini esterni, dunque, rileverebbe solo la pubblicazione del bando o degli inviti o l’invio dei medesimi nei casi previsti.
[1] Comparabili agli inviti.
[2] Con il quale viene semplicemente manifestata la loro volontà di stipulare il contratto.
