La domanda di cui al titolo della presente breve è stata rivolta all’Ufficio di supporto giuridico del MIT che ha risposto con il parere n. 2235/2023. L’interrogativo è sorto dal fatto che, diversamente dal Codice del 2016, il nuovo d.lgs. n. 36/2023, non offra chissà quali riferimenti sull’istituto. Sul punto, comunque, è stato osservato che, sulla scorta del principio di “auto-organizzazione” amministrativa di cui all’art. 7, co. 1, nonché dell’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 37, la facoltà di realizzare lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta permanga, «trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all’affidamento in house».
