Il Tar Lazio conferma la linea interpretativa che sulle pagine di questo portale è sostenuta sin dalla riscrittura del dPR 487/1994.
“A mente dell’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto“.
Così sancisce il Tar Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza 13.2.2024, n. 2948.
La decisione del giudice amministrativo prende posizione su un tema oggettivamente paradossale, quello della legittimità del modus operandi e, quindi, dell’organizzazione.
Si tratta proprio dell’affermazione dell’ovvio: ovvio che la PA possa preferire la modalità analogica rispetto a quella digitale; ovvio che tale decisione (come tutte le decisioni) vada motivata; ovvio che “l’esegesi testuale operata nel raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale (che non include più l’avverbio “esclusivamente”), sia l’interpretazione sistematica in rapporto all’art. 1, comma 3, D.P.R. 487/’94 a norma del quale è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l’imparzialità e l’efficienza, rendendo possibile (e non doveroso) l’ausilio di sistemi informatici (“Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali”)… pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa“,
Tutto talmente ovvio, che chi scrive ha espresso sostanzialmente identiche valutazioni (in questo post ed in quest’altro post), pur in presenza di una larga dottrina (per nulla convincente) incline ad affermare la tesi dell’obbligatorietà della modalità digitale, correttamente privata di ogni fondamento dal Tar Lazio.
