Cos’è il “servizio di punta”?

Potrebbe accadere, come nella controversia risolta dal Consiglio di Stato con sentenza n.1048/2024, che, in merito alla capacità tecnico-professionale degli operatori economici, la lex specialis la ritenga dimostrata «dall’aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio uguale a quello oggetto dell’appalto, per un importo equivalente a quello stimato». In proposito, i giudici di Palazzo Spada, hanno…

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Potrebbe accadere, come nella controversia risolta dal Consiglio di Stato con sentenza n.1048/2024, che, in merito alla capacità tecnico-professionale degli operatori economici, la lex specialis la ritenga dimostrata «dall’aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio uguale a quello oggetto dell’appalto, per un importo equivalente a quello stimato». In proposito, i giudici di Palazzo Spada, hanno sottolineato che, con una clausola del genere, la stazione appaltante avrebbe richiesto di provare lo svolgimento di un “servizio di punta, intendendo come tale quel servizio la cui regolare prestazione assicurerebbe l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica, che organizzativa, necessaria per l’adempimento dell’obbligo contrattuale conseguente all’aggiudicazione. Al concorrente, dunque, si domanderebbe di evidenziare la sua idoneità nello svolgere il servizio, provando di averne già espletato uno uguale per un importo almeno pari a quello in gara.

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