Come chiarito dall’Autorità nazionale anticorruzione all’interno della delibera n. 73/2024, in una gara d’appalto non potrebbe ammettersi una clausola penale operativa in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Infatti, le disposizioni del Codice civile in materia, ricollegherebbero l’istituto alle ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento; mentre, invece, il Codice dei contratti pubblici (sia quello del 2016 che quello del 2023), al solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. L’applicazione di penali, dunque, non potrebbe essere svincolata dall’inesatta esecuzione della prestazione, non configurabile, secondo l’autorità indipendente, nell’ipotesi di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione [1].
[1] Nello specifico, la lex specialis ha formato oggetto di censura nella parte in cui stabiliva che “L’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.
