L’Ufficio di supporto giuridico del MIT, nel parere n. 2329/2024, ha rammentato il perimetro della copertura assicurativa concernente i dipendenti che svolgono mansioni tecniche (artt. 2 co.4 e 45 co.7, d.lgs. n. 36/2023). In proposito, è stato osservato che l’area dei danni imputabili al dipendente pubblico verrebbe definita facendo riferimento alla soglia psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere il livello del dolo o della colpa grave. Tale limitazione, infatti, terrebbe conto della complessità dei doveri d’ufficio. Pertanto, essendo notevole il rischio di incorrere in errori, al dipendente potrebbero essere rimproverate solo le manchevolezze particolarmente gravi. In definitiva, cioè, le azioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sarebbero chiamati a intraprendere per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, abbraccerebbero le ipotesi di dolo e colpa grave del dipendente e non, invece, quelle di colpa lieve (in tale ultimo caso, infatti, della condotta dell’agente risponderebbe unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento danni entrerebbe, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente, causandone il depauperamento).
