Nell’esercizio della propria funzione consultiva in tema di contratti pubblici, l’Autorità nazionale anticorruzione ha formulato un parere (n. 9 del 28.02.2024) avente ad oggetto l’istituto del partenariato pubblico privato. E, in soldoni, essa ha affermato che la previa valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del progetto da finanziare con risorse private costituirebbe un adempimento necessario e non derogabile, per il ricorso alla procedura, da svolgere secondo le indicazioni contenute nell’art. 175, d.lgs. n. 36/2023. Essa, infatti, non sarebbe riconducibile alla mera “programmazione” degli acquisti ma atterrebbe propriamente alla fase di “progettazione tecnico-amministrativa” che, in quanto tale, andrebbe riservata a soggetti qualificati. Di conseguenza, per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l’istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, risulterebbe indispensabile la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare.
