Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la sua attività consultiva in tema di contratti pubblici, ha svolto alcune notazioni con riguardo all’istituto dell’accordo quadro. In particolare, nel parere n. 2319/2024, è stato osservato che il suo corretto utilizzo richiederebbe che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara. Infatti, l’assenza di una compiuta progettazione non consentirebbe al concorrente di formulare un’offerta consapevole ed attendibile, provocandosi in tal modo un danno al gioco della concorrenza. Viene ricordato, inoltre, che l’istituto in parola costituirebbe una procedura di selezione del contraente non derogatoria dei principi di trasparenza e completezza dell’offerta. Per l’accordo quadro, quindi, occorrerebbe che la stazione appaltante non posticipi la predisposizione e la verifica del Progetto di fattibilità tecnico- economica.
