Una scelta irragionevole

L’attività di pianificazione urbanistica comporterebbe esercizio di un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che le relative scelte costituirebbero apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo il caso di errori di fatto o abnormi illogicità. In una vicenda sottoposta ai giudici palermitani ( sentenza 1112/2024), è stato riscontrato proprio un esercizio scorretto di tale prerogativa…

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L’attività di pianificazione urbanistica comporterebbe esercizio di un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che le relative scelte costituirebbero apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo il caso di errori di fatto o abnormi illogicità. In una vicenda sottoposta ai giudici palermitani ( sentenza 1112/2024), è stato riscontrato proprio un esercizio scorretto di tale prerogativa da parte dell’autorità pubblica. Quest’ultima, infatti, in sede di approvazione del P.R.G., avrebbe assegnato alla differente zona A.1 (centro storico) un lotto di terreno ubicato nel territorio comunale, ricadente, nel previgente strumento urbanistico, in zona B.1 (zona di completamento). Tuttavia, come rilevato dai giudici, tale scelta sarebbe risultata irragionevole / illogica dal momento che l’immobile, oltre ad essere separato dalla zona territoriale più antica della città, si sarebbe trovato ad un notevole dislivello da quest’ultima.

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