Ancora sul pantouflage

Proprio ieri, sul presente portale, si riportava la notizia dell’avvio della consultazione, da parte dell’Anac, sullo schema di Linee guida in tema di pantouflage. Ebbene, con un’altra notizia in evidenza sul proprio sito istituzionale, l’autorità amministrativa indipendente si è interessata alla interpretazione da prediligere, della relativa disposizione, all’interno del Bando tipo n. 1-2023. In proposito,…

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Proprio ieri, sul presente portale, si riportava la notizia dell’avvio della consultazione, da parte dell’Anac, sullo schema di Linee guida in tema di pantouflage. Ebbene, con un’altra notizia in evidenza sul proprio sito istituzionale, l’autorità amministrativa indipendente si è interessata alla interpretazione da prediligere, della relativa disposizione, all’interno del Bando tipo n. 1-2023. In proposito, è stato osservato che «per la partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’operatore economico è tenuto a rendere la dichiarazione contenuta nel DGUE, disvelando se si trovi o meno “nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”. La dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000.  
In caso di false dichiarazioni ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di cui all’articolo 94, comma 5, lettera e) del Codice dei contratti pubblici».  

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