Secondo l’indirizzo pretorio formulato dal TAR Lombardia (sentenza n. 62/2024) il regolamento di esecuzione della legge n. 447/1995 (recante la descrizione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico) disponendo che il rumore residuo «deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici» imporrebbe, come unica condizione tassativa, che le misurazioni del rumore ambientale e del rumore residuo, in base alle quali determinare il livello differenziale di immissione sonora, siano effettuate in condizioni di omogeneità, di uguale clima acustico. Una volta rispettata tale imprescindibile prescrizione, pertanto, le rilevazioni potrebbero essere effettuate anche in momenti temporali distinti, senza che ciò determini l’invalidità e l’inattendibilità delle perizie svolte. In definitiva, quindi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la misurazione non dovrebbe necessariamente avvenire nella medesima giornata, «richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione».
