Qualora, nel 2021, una stazione appaltante avesse approvato proprie linee guida per la costituzione di un Collegio Consuntivo Tecnico obbligatorio, definendo i compensi per i suoi componenti in misura inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida (ex art. 6, co. 8 bis d.l. 76/2020) e, a seguito della procedura, il collegio si fosse costituito nel 2023, le parti (stazione appaltante e affidatario) sarebbero obbligate ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali oppure verserebbero in una situazione di mera facoltà? Ad avviso del MIT (parere n. 2643/2024), la risposta da dare sarebbe la prima. Infatti, il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico andrebbe determinato ai sensi dell’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del MIT.
