Nel parere di precontenzioso Anac n. 225 del 2024, dopo aver sottolineato che la stazione appaltante disporrebbe di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, risultando legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, è stato altresì rilevato che in base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, potrebbe eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara.
