Come specificato dal MIT nel parere numero 2418/2024, l’ambito di applicazione della verifica a campione di cui all’art. 52 del d.lgs. 36/2023 sarebbe circoscritto ai “requisiti di partecipazione e di qualificazione”, tra i quali rientrerebbe il requisito di regolarità contributiva attestato attraverso l’acquisizione del DURC. Nella fase successiva all’aggiudicazione e stipulazione del contratto, invece, la verifica della regolarità contributiva atterrebbe ad una fattispecie diversa e, precisamente, si tramuterebbe in una condizione per il pagamento del corrispettivo (art. 125, co. 5, d.lgs. 36/2023). Ne conseguirebbe che la stazione appaltante sarebbe tenuta a verificare la regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC, in occasione di ogni singolo pagamento.
