La pronuncia n. 719/2024 delibata dalla sezione IV del TAR Lombardia ha concentrato l’attenzione sull’istituto dell’esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17, co. 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. Al riguardo, è stato osservato che la “ratio” dell’esenzione sarebbe quella di favorire gli edifici unifamiliari, quindi la piccola proprietà immobiliare, meritevole di un trattamento contributivo differenziato per agevolare interventi di ristrutturazione o di limitato ampliamento di unità immobiliari destinate al soddisfacimento dei bisogni abitativi di una famiglia. In sostanza, cioè, presenterebbe una finalità di carattere eminentemente sociale.
