Per mezzo dell’atto presidenziale adottato l’8 maggio scorso, Anac ha puntualizzato che i dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” di una società in controllo pubblico dovrebbero restare in pubblicazione per cinque anni, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti. L’amministrazione, quindi, sarebbe tenuta a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l’efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l’estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione.
Peraltro, per alcuni obblighi di trasparenza, il decreto legislativo n. 33/2013 fornirebbe delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale citata. In particolare, il decreto trasparenza prevederebbe che i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali siano pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Analoga precisazione, poi, varrebbe con riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.
