Alla luce dell’art. 25 del “nuovo” Codice, l’operatore economico che, utilizzando i mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla stazione appaltante, non riuscisse a tramettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante medesima, dovrebbe essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. Ciò, in sostanza, è quanto affermato a chiare lettere dalla seconda sezione del TAR Palermo nella pronuncia n. 2038/2024. Invero, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non potrebbero andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico con conseguente attribuzione alla stazione appaltante del rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico. Tuttavia, resterebbe ferma l’impossibilità di concedere una rimessione in termini nel caso di comprovata negligenza del singolo operatore economico.
