Il MIT è stato destinatario di un quesito coinvolgente i due seguenti temi: da un lato, l’istituto del subappalto; dall’altro, la responsabilità del RUP. In risposta (parere n. 2705/2024), è stato asserito che l’art.119, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023 sancirebbe l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici. Come evidenziato anche dall’Anac, tale previsione farebbe sorgere altresì un diritto potestativo in capo alle micro e piccole imprese, con la conseguenza che solo le seconde (e non anche le prime) potrebbero liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Di conseguenza, se la ditta subappaltatrice – piccola impresa abbia rinunciato al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come avvenuto nella fattispecie sottoposta all’attenzione ministeriale, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP dovrebbe escludersi qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione dell’appaltante.
