Come osservato dal TAR Basilicata (sentenza n. 383/2024), il discrimine tra concessione e appalto dipenderebbe dalla presenza o meno del rischio di impresa e/o gestionale, cioè del rischio economico connesso alla gestione del servizio; più esattamente, il rapporto potrebbe essere qualificato concessione di servizio, quando si verifica il trasferimento al gestore del rischio legato allo svolgimento del servizio e/o della mancata copertura integrale dei costi di gestione di tale servizio, fermo restando che i rischi legati ad una cattiva gestione o ad errori di valutazione da parte dell’operatore economico, non sarebbero determinanti ai fini della qualificazione di un contratto come concessione di servizi, dal momento che rischi del genere sarebbero insiti in qualsiasi contratto di appalto.
