A seguito dell’introduzione dell’art. 5, co. 13, d.l. n. 70/2011, il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra Giunta e Consiglio comunale dovrebbe ritenersi operante nel senso della competenza della prima ad approvare i piani attuativi, qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente. Mentre, invece, qualora il piano attuativo comportasse una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiverebbe la competenza del Consiglio comunale. Questo è stato precisato dal TAR Salerno nella pronuncia n. 1905/2024, censurando per incompetenza il provvedimento di diniego adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune.
