Accertamento dell’anomalia dell’offerta solo se necessario

L’accertamento di anomalia dell’offerta va effettuato solo se necessario, allorquando vi siano ribassi eccessivi che possano far dubitare dell’attendibilità dell’offerta. La decisione di attivare il sub-procedimento di accertamento di congruità dell’offerta è pertanto rimesso alla stazione appaltante, dato che l’art. 110, comma 1 del codice dispone: “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la…

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L’accertamento di anomalia dell’offerta va effettuato solo se necessario, allorquando vi siano ribassi eccessivi che possano far dubitare dell’attendibilità dell’offerta.

La decisione di attivare il sub-procedimento di accertamento di congruità dell’offerta è pertanto rimesso alla stazione appaltante, dato che l’art. 110, comma 1 del codice dispone: “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

Lo ha rammentato il T.A.R. Toscana nella sentenza n. 79/2025.

La questione sottoposta ai giudici

La Società ricorrente partecipava alla procedura di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione, secondo il criterio del minor prezzo, del servizio di somministrazione di bevande fredde/calde, snack/merende, mediante installazione e gestione di distributori automatici.

All’esito delle operazioni di gara, si classificava in seconda posizione. L’impresa impugnava l’esito della procedura selettiva adducendo svariati motivi di censura, tra i quali figurava la mancata valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

La valutazione dei giudici

I giudici non hanno condiviso il motivo di ricorso, non ritenendolo fondato. Il generale richiamo della previsione di cui all’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 operato dalla lex specialis della procedura non assumeva rilevanza e non comportava l’obbligatoria ed automatica instaurazione della procedura di verifica della non anomalia dell’offerta.

La previsione di cui all’art. 110, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce, infatti, l’instaurazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta.

Siamo pertanto in presenza di una struttura non dissimile da quella prevista dall’abrogato art. 97, 6° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che abilitava la stazione appaltante a valutare “la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, dando così vita ad una sistematica caratterizzata da un’amplissima discrezionalità (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510) che risultava insuscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, ove non fosse possibile rilevare una qualche “macroscopica irragionevolezza o illogicità” (si veda a tale proposito la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510) suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.

In questa prospettiva (sostanzialmente ribadita, sotto il vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da T.A.R. Toscana, sez. II, 23 aprile 2024, n. 493), risultava necessario concludere per la mancata individuazione, ad opera della ricorrente, di “elementi specifici” che potessero portare a concludere per la manifesta illogicità della decisione implicita della Stazione appaltante di non instaurare il subprocedimento di verifica della non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria; a questo proposito, secondo il Collegio, risultavano, infatti, del tutto insufficienti, sia il riferimento alla sola sproporzione tra il costo del lavoro indicato dalla ricorrente e quello indicato dalla controinteressata (la dichiarazione resa dalla ricorrente risultava troppo sintetica e mancante di elementi essenziali per poter procedere ad un’effettiva valutazione della sua congruità), sia la dichiarazione sui costi del lavoro depositata in giudizio, che, a ben guardare, si basava sulla considerazione che “una sola ora da impiegare per n. 8 distributori automatici non garantisce una corretta e adeguata attività di rifornimento e pulizia dei distributori né adeguata sanificazione con rischio della salute degli utenti che sono minori”, ovvero su una rilevazione del tutto sfornita di un qualche elemento obiettivo e suscettibile di valutazione.

Conclusioni

In conclusione, secondo i giudici, si era pertanto in presenza di una personale valutazione della ricorrente dell’insufficienza dei costi del lavoro della controinteressata che non risultava corroborata da quegli “elementi specifici” di possibile anomalia che, in mancanza di una precisa indicazione nel bando (come oggi previsto dall’art. 110, 1° comma d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), costituiscono oggetto di ampia valutazione discrezionale da parte della Stazione appaltante, ai fini dell’eventuale “passaggio” al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Per le ragioni esposte, il ricorso è stato respinto.

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