In una controversia instaurata da un operatore economico, i giudici laziali hanno colto l’occasione per svolgere alcune precisazioni circa la disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC. Nello specifico, prima di scendere nel merito delle censure, la Corte ha escluso che la procedura oggetto della vicenda rientrasse nel perimetro del d.lgs. 50/2016 (come affermato, invece, nel disciplinare di gara). Infatti, considerando la data di emissione della determina a contrarre (17.08.23) nonché quella (successiva) di pubblicazione del bando, le norme da tenere in considerazione sarebbero state quelle del d.lgs. 36/2023.
Al riguardo, il Collegio ha osservato che l’art. 225, co. 8, si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR e non, invece, degli istituti del d. lgs. 50/2016 sporadicamente richiamati. Proporre un’esegesi diversa, invero, colliderebbe con il dettato di cui ai commi 2 e 5, art. 226, d.lgs. 36/2023.
