L’Ufficio di Supporto Giuridico del MIT (parere n. 2474/2024) ha trattato un quesito concernente il caso di un appalto integrato soggetto alla disciplina del precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). In particolare, è stato domandato se il pagamento dell’anticipazione dovesse decorrere dall’avvio della progettazione esecutiva o dal concreto inizio lavori. In proposito, è stato posto in evidenza che, sulla base delle disposizioni di riferimento, l’appaltatore avrebbe diritto ad un’anticipazione differenziata in rapporto alle diverse tipologie di prestazioni dedotte nell’appalto, sulla base di quanto dovrà essere specificamente indicato nel C.S.A. Pertanto, a lui potrebbe spettare, in primo luogo, un’anticipazione pari al 20% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, all’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto per i servizi; in secondo luogo gli potrebbe essere riconosciuta la stessa percentuale del 20% di anticipazione del corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori, all’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione sarebbe subordinata alla garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016.
