Con il parere n. 2828/2024, il MIT ha rilevato che, all’interno del d.lgs. n. 36/2023, mancando una disposizione di segno contrario, la relazione geologica potrebbe essere oggetto di subappalto. Inoltre, qualora l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non fosse in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, potrebbe avvalersi del professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato (con la specifica responsabilità) già in sede di offerta, impiegando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti ovvero un contratto di avvalimento ovvero un contratto di lavoro subordinato ovvero un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
