L’Aran, relativamente al comparto “Funzioni locali”, ha reso un orientamento applicativo inerente al contemperamento tra la libertà di partecipazione all’assemblea sindacale e il bisogno di assicurare, contestualmente, le prestazioni indispensabili. A tal fine, l’Agenzia ha richiamato il dettato dell’art. 4, co. 6, CCNQ 4.12.2017 (e s.m.i.) ai sensi del quale «Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area», precisando che, per il comparto de quo, , il riferimento sarebbe costituito dall’Accordo Collettivo Nazionale del 19 settembre 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali (come modificato e integrato nel 2016). Quest’ultimo, nello specifico, rinvierebbe ai singoli enti destinatari di contestualizzare le norme in funzione delle realtà operative in cui si applicano, con particolare riferimento alle dotazioni di personale da mantenere in servizio. Inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di assemblea sindacale sarebbero le stesse previste in caso di sciopero dai suddetti Accordi.
