Come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10236/2024, ai sensi dell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, nella nozione di “gestione dei rifiuti” rientrerebbe anche lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Da ciò conseguirebbe che le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica, comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, risulterebbero senz’altro rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che, in proposito, rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto.
