Premessa
Cambiano i codici – e i correttivi – ma il RUP è sempre il RUP. È questa in estrema sintesi la conclusione a cui giunge anche il Tar Umbria con la recente sentenza n. 122/2025.
Il RUP oggi è tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione (o far proprie eventuali esclusioni inopinatamente adottati da organi non competenti) così come accadeva anche nel pregresso codice.
Al massimo, l’esclusione poteva ritenersi, in ogni caso, della stazione appaltante (non certo di un organo straordinario come la commissione di gara).
Al massimo, aggiunge chi scrive, nel pregresso regime l’esclusione poteva – ma previa esplicitazione nella legge di gara (nonostante potesse apparire evidente nel sistema degli enti locali ma, mai dare nulla per scontato) – essere assegnato, ovviamente, al dirigente/responsabile del servizio con poteri a valenza esterna.
Con il nuovo codice, come in altre circostanze evidenziato, cambia probabilmente il fatto che questi poteri decisori del RUP vengono meglio esplicitati (si pensi all’allegato I.2).
A questo, o per meglio legittimare i poteri decisori, si aggiunge la configurazione del RUP in termini non di solo responsabile di procedimento ma di una moltitudine di procedimenti e quindi di responsabile (della realizzazione) di un progetto/intervento.
Questione/problematica evidenziata acutamente fin dal 2012 (Giovagnoli).
L’equivoco sulle prerogative/figura del RUP, ora certo è tutto chiaro, era determinato dal costante collegamento di questo alla legge 241/90 e quindi di una sua lettura (e prima ancora scrittura) in termini di responsabile di procedimento.
Praticamente a “grandi responsabilità” non si riusciva ad associare “grandi poteri”.
Ora si è spiegato/compreso che per avere “grandi responsabilità” occorre avere “grandi poteri” e, tra questi, i famosi poteri decisori.
Senza questi poteri/prerogative, a prescindere dalla “categoria” di appartenenza del RUP diventa complicato realizzare un intervento/progetto soprattutto in termini di tempo.
Immaginare una tempestiva realizzazione dell’intervento/progetto imponendo una costante necessità di intermediazione con il proprio dirigente/responsabile del servizio era, ovviamente, un controsenso.
Il RUP, quindi, ma semplicemente nel chiarimento anche degli estensori, costituisce una sorta di figura intermedia tra il tradizionale responsabile del procedimento ed il dirigente (qualora non coincidesse) /responsabile del servizio.
Una figura, appunto, che la legge 241/90 non disciplina.
Con il codice, quindi – o forse più con la relazione degli estensori – si è determinata una sorta di manutenzione/adeguamento della legge 241/90 (senza intervenire sul testo di questa legge) visto che questa, come detto, non disciplinava (e non disciplina) una figura simile.
Il RUP ha coordinamento, supervisione e compiti decisori
Il nuovo codice, a sommesso parere, acclara/svela la reale connotazione del RUP.
L’attuale codice ci spiega cosa è sempre stato il RUP (dotato appunto di grandi poteri e di grandi responsabilità, magari in passato, a sua insaputa).
Ed è interessante, quindi, tornare – tra gli altri – sul comma 5 dell’articolo 17 (oggetto di interessante considerazione da parte del direttore L. Oliveri (“Perché il Rup non è competente ad aggiudicare gli appalti, se non in casi particolari”).
Il comma in parola (in cui si dispone “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”) , sintetizza/compendia quel micidiale intarsio di previsioni contenute negli artt. 32/33 (sul tema) del pregresso codice.
Nella relazione redatta dagli estensori del codice, ci si limita a spiegare che il comma in parola prevede “la formulazione di una proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante o ente concedente (nda da) parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”.
Probabilmente, si ipotizza, se la disposizione avesse un richiamo esplicito al compito del RUP – visto che può adottare l’aggiudicazione solo nel caso in cui abbia i poteri a valenza esterna (coincida per intendersi con il dirigente/responsabile del servizio) come prescrive l’allegato I.2 -, poteva risultare più chiara/immediata.
Ma la lettura degli adempimenti che questa disposizione “compendia” non può prescindere dal fatto che il presidio/coordinamento/supervisione è del RUP. E’ questo soggetto che deve applicarla (e farla rispettare)
Pertanto, a fronte di una proposta di aggiudicazione (atecnica) formulata dalla commissione di gara o dal seggio di gara, si registra un primo, eventuale, intervento, sull’anomalia potenziale dell’offerta aggiudicataria.
Risolta questa eventuale possibilità gli atti ritornano, almeno nel caso dell’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione di gara (nel caso del minor prezzo il RUP sbrigherà la faccenda senza particolari problematiche).
La commissione di gara, quindi, definirà la questione dell’aggiudicazione (atecnica visto che devono essere verificati requisiti, la legittimità e la conformità all’interesse pubblico) reinviando – con la graduatoria di merito – gli atti al RUP.
Perché il RUP (o su incarico di questo, il responsabile di fase) giunga alla proposta di decisione di aggiudicazione (di competenza del dirigente/responsabile del servizio) sarà necessario:
- verificarne il percorso ed acclarare la legittimità dell’operato;
- verificare la conformità rispetto all’interesse pubblico;
- verificare il possesso dei requisiti (attraverso il FVO).
Pur vero che, a questo punto, l’aggiudicazione è efficace ma deve essere disposta con un atto amministrativo: la decisione di aggiudicazione che è di competenza, evidentemente, del dirigente/responsabile del servizio.
