Nessuna qualificazione si rende necessaria per affidare la gestione in concessione del campo sportivo se l’affidamento è diretto.
Lo ha precisato l’ANAC nel parere 22/12/2025, reso da poco disponibile.
La questione sottoposta all’ANAC
Il quesito sottoposto all’Autorità era finalizzato ad ottenere chiarimenti circa la piattaforma da utilizzare ai fini della tracciabilità in caso di affidamento diretto della rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione gratuita di impianti sportivi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021.
Nello specifico era stato chiesto di chiarire la necessità o meno di dotarsi di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, oppure se, trattandosi di fattispecie non soggetta all’applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione Comunale non fosse assoggettata all’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti.
La normativa sugli impianti sportivi
L’art. 5 del d.lgs. 38/2021 dispone :
“1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”.
L’Autorità evidenziato che l’articolo 5 del d.lgs. 38/2021, in quanto contemplante una modalità di affidamento in deroga all’evidenza pubblica, deve essere letto in maniera coordinata con le norme del d.lgs. 36/2023, nonché con le disposizioni degli articoli 4 e 6 dello stesso d.lgs. 38/2021 che richiamano espressamente il Codice dei contratti, e deve pertanto essere ritenuto applicabile solo in via residuale rispetto ai citati articoli 4 e 6, esclusivamente in presenza delle specifiche e delimitate circostanze ivi previste, opportunamente motivate dall’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dello stesso art. 5.
La deroga all’evidenza pubblica
Più in dettaglio, considerato che la previsione in esame fa espresso riferimento all’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo, con ciò derogando all’evidenza pubblica, ai fini dell’applicazione della stessa, l’Autorità ha precisato che:
1) sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare;
2) all’ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso;
3) la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali;
4) la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile;
5) il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del Codice.
L’Autorità ha precisato che, da quanto rappresentato discende che l’affidamento ai sensi dell’art. 5, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articoli 19- 29 decreto legislativo n. 36/23) da parte di un soggetto in regola con la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 62 e 63).
La qualificazione in caso di svolgimento di gare
L’Autorità ha precisato che il sistema di qualificazione delineato dal codice, a seguito delle modifiche apportate dal “decreto correttivo” (d.lgs. n. 209/2024), con riferimento agli appalti richiede la qualificazione per effettuare le “gare” di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’articolo 62 (soglie di autonomia).
Il richiamo alle “gare”, in luogo del più ampio termine “procedure” utilizzato originariamente dal Codice, rafforza l’interpretazione già seguita dall’Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti.
Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara.
Tale principio ha portata di carattere generale e lo si ritiene applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il legislatore ne consenta l’affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell’affidatario.
Per tali motivi, l’Autorità ha affermato che l’ente locale possa disporre autonomamente l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5 senza essere qualificato.
