L’orientamento applicativo dell’ARAN ha rammentato che l’art. 60 del CCNL 16.07.2024 dell’area Funzioni Locali, al comma 5, confermerebbe l’applicabilità del cd. “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”. In proposito, è stato osservato che gli Enti dovrebbero “assicurare” l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.
