Come evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 145/2024, in materia di sostituzione della consorziata esecutrice nei Consorzi Stabili, l’ art. 48, co. 7 – bis del d.lgs. 50/2016, porrebbe come unica condizione l’insussistenza di cause di esclusione – all’atto della partecipazione alla gara – in capo all’impresa consorziata originariamente designata per l’esecuzione, ma non prevederebbe che la nuova esecutrice sia stata già designata (o che facesse parte del consorzio) prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta o dell’aggiudicazione. In tal senso, la sostituzione della consorziata esecutrice potrebbe avvenire nel caso in cui l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale; il Consorzio, nel frattempo, abbia sempre mantenuto il possesso dei requisiti di ordine speciale e generale e, infine, la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale.
