Se un soggetto avanza al Comune una richiesta ostensiva in merito a certi documenti e, dopo l’inerzia patita, instaura un giudizio dinanzi al T.a.r. che culmina con una declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta (e tardiva) produzione in sede processuale di tali documenti, chi dovrebbe pagare le spese di lite? Secondo una pronuncia del Consiglio di Stato, in questo specifico ambito, il giudice, salvo casi particolari, non potrebbe procedere alla mera compensazione delle medesime. Per converso, egli dovrebbe osservare la regola generale della “soccombenza virtuale” secondo la quale, in chiave prognostica, andrebbe colto il possibile esito del processo ove la cessazione non fosse mai intervenuta.
